Precedenza contrattuale in tema di mobilità – ulteriori indicazioni

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria
Via Sant’Anna II° tronco, località Spirito Santo – 89129 Reggio Calabria
e-mail: usp.rc@istruzione.it – Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it

Prot.: AOOUSPRC2219
Reggio Calabria, 10 mar 2015

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria – Loro Sedi
e, p.c.  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio IV – Catanzaro
Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi
Al sito WEB (per la pubblicazione)

Oggetto: Applicazione al personale della scuola delle norme in materia di riconoscimento della precedenza contrattuale in tema di mobilità – ulteriori indicazioni

Facendo seguito alla nota prot. n. 1930 del 2/3/2015, e, al fine di uniformare in ambito provinciale i criteri di applicazione delle disposizioni relative alle precedenze di cui alla legge 104/1992, nelle procedure dei trasferimenti e della

formazione delle graduatorie di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, oltre che nelle procedure relative alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e alle graduatorie permanenti del personale A.T.A., laddove formulano espresso richiamo alla relativa disciplina prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità, si riportano alcune indicazioni da considerare al solo fine di ritenere o meno integrate le situazioni di oggettivo impedimento all’assistenza del:

I) FIGLIO individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità

  • per la documentata impossibilità del coniuge del disabile – primo soggetto obbligato per legge a provvedere all’assistenza – per motivi esclusivamente oggettivi: valgono le precisazioni fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui ai successivi punti 1, lett. a) e 4, lett.a e b);
  • l’impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico: valgono le precisazioni fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui ai successivi punti 1, lett. a) e b), 2 e 3, lett. c) d) e e);

1) Motivi di salute

Dalla documentazione prodotta devono risultare le ragioni oggettive di impedimento all’assistenza, collegate allo stato di salute, con allegazione di appositi certificati medici prodotti nel loro formato originale :

  1. dalle specifiche Commissioni Sanitarie ASP/INPS attestanti la totale inabilità del coniuge o del fratello/sorella;
  2. da medico in servizio presso l’ASP che attesti espressamente l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del fratello/sorella;

2) Luogo di residenza dell’assistito e del richiedente e luogo di residenza degli altri fratelli/sorelle.

Residenza anagrafica degli altri fratelli/ sorelle in un Comune diverso da quello di residenza del soggetto disabile e del richiedente (da documentare con dichiarazione personale di ogni fratello/sorella, con allegazione di copia di documento d’identità);

3) Altre situazioni

  1. a) Età superiore a 65 anni dell’altro genitore, coniuge del disabile, da documentare con dichiarazione personale;
  2. b) Decesso dell’altro genitore, coniuge del disabile, da certificare con autodichiarazione del richiedente;
  3. c) Studenti fuori sede (situazione da documentare con copia contratto di locazione registrato o con dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al Comune);
  4. d) Fratelli minori (da documentare con dichiarazione personale del richiedente);
  5. e) Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con dichiarazione personale).

Le ragioni “esclusivamente” oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all’assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Non possono essere considerate tali le situazioni legate ad attività professionali o lavorative svolte dai vari componenti della famiglia e dagli altri ratelli/sorelle.

II) FRATELLO/SORELLA (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave: è necessario comprovare le condizioni, come indicato ai punti 1, lett. a) e punto 3 lett. b).

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

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