Nomina Presidenti commissioni esami di Stato secondo ciclo. Precisazioni

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Prot.: AOODGOSV6078
Roma, 06-04-2018

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca Bolzano
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine Bolzano
Al dirigente del Dipartimento istruzione della Provincia di Trento
All’Assessore all’istruzione e cultura della regione autonoma della Valle d’Aosta Aosta
Al Sovrintendente agli studi della regione autonoma della Valle d’Aosta Aosta
Ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di primo grado statali

Oggetto: Nomina Presidenti commissioni esami di Stato secondo ciclo. Precisazioni

Con nota prot. 4537 del 16 marzo 2018 sono state fornite istruzioni per la formazione delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2017/2018.

Il paragrafo 2.c.a precisa che sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, quali gli istituti onnicomprensivi, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati.

Il paragrafo 2.d.b. della nota citata precisa che è preclusa la facoltà di presentare domanda in qualità di Presidente di commissione ai dirigenti scolastici preposti a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017, in quanto già impegnati come Presidenti di commissione per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, mentre è data facoltà di presentare istanza ai dirigenti scolastici in servizio preposti esclusivamente ad istituti statali di istruzione primaria, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (cfr. paragrafo 2.c.b).

A seguito di un riesame della questione e tenuto conto dei quesiti pervenuti, l’Amministrazione ha ritenuto di poter consentire anche ai dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione, per il corrente anno scolastico, di presentare istanza di partecipazione come Presidente di Commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. A riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

Il dirigente scolastico preposto ad un istituto comprensivo o a una scuola secondaria di primo grado, provvisto di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, può presentare istanza cartacea per assolvere alla funzione di Presidente della Commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. L’istanza, che deve essere presentata al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio compilando l’allegato modello (all.1), viene valutata secondo l’ordine previsto dalla nota 4537 del 16 marzo 2018.

La domanda, da compilare secondo il modello allegato, va trasmessa all’indirizzo di posta certificata dell’Ufficio scolastico regionale di competenza [NdR drcal@postacert.istruzione.it] ovvero presentata a mano, improrogabilmente dal 9 al 20 aprile 2018.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima del 9 aprile o che non siano redatte secondo l’allegato modello.

Nell’istanza il dirigente scolastico dovrà dichiarare che sarà comunque garantito il regolare svolgimento degli esami di Stato di primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza, individuando un docente collaboratore che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

  • essere docente di scuola secondaria;
  • non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado, perché già componente di diritto della commissione d’esame;
  • aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Possono, altresì, presentare istanza di partecipazione i dirigenti scolastici che dichiarino di poter concludere tutte le operazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza prima dell’avvio delle procedure relative
all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Pertanto, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale non potrà nominare quale Presidente di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo il dirigente scolastico preposto a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado che non presenti tali dichiarazioni.
In ogni caso è fatto divieto di presiedere contemporaneamente due commissioni d’esame, anche se di diverso grado scolastico.

Resta inteso che, nel caso di assenza, impedimento o reggenza di altra istituzione scolastica, previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 62/2017, il Dirigente scolastico delega la funzione di Presidente della Commissione d’esame al docente collaboratore appartenente ai ruoli della scuola secondaria non già componente di diritto della commissione.

Si fa presente, infine, che la gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli Uffici scolastici regionali, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali potrà avvenire dal 10/4/2018 al 26/4/2018, come previsto nell’allegato calendario (all.2).

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO