Esame di Stato II ciclo di istruzione a.s. 2024/25 – Candidati interni ed esterni

Si pubblica la nota ministeriale AOODGOSV/47341 del 25 novembre 2024, concernente i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione l’anno scolastico 2024/2025

Di seguito si riportano le indicazioni dettate nella nota ministeriale relativamente alla modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati esterni.

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, entro il termine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. [si allega guida]

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 26 novembre 2024, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) /CIE (Carta di identità elettronica) /e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Tale applicazione permette di integrare i pagamenti della tassa erariale con il sistema Pago In Rete e rendere disponibili alle istituzioni scolastiche, già dal momento dell’assegnazione da parte degli USR, i dati dei candidati per la gestione delle attività relative alle varie fasi dell’Esame di Stato.

Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.

L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2025.

Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2025.

L’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento dei PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, come definite dal decreto 226 del 12/11/2024. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.

I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto.

I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2025.

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2025 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2025.

Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto cui sono stati assegnati.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2025, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all’allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello allegato alla nota ministeriale. L’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 dicembre 2024. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale.

I candidati esterni hanno la possibilità di visualizzare lo stato della propria domanda (in lavorazione-inoltrata-restituita-rifiutata-approvata) accedendo, con le credenziali previste, alla pagina riservata della procedura.

La scuola sede d’esame visualizzerà, sempre all’interno dell’area Alunni del portale SIDI, i candidati esterni assegnati dall’USR così da poterli gestire nelle varie fasi degli Esami di Stato, dall’ammissione agli esami fino all’esito finale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI – Allegato 1

Termini presentazione domanda

Soggetti interessati

Destinatari domanda

30 dic 2024

Studenti dell’ultima classe (Candidati interni)

Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata

26 nov 2024 30 dic 2024

Candidati esterni

Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza

30 dic 2024

Candidati detenuti

Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale

31 gen 2025

Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)

Dirigente scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata

02 gen 2025
31 gen 2025

Domande tardive

Candidati interni

Dirigente scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata

Candidati esterni

Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza

03 feb 2025
21 mar 2025

Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gen 2025 e prima del 15 mar 2025 (candidati esterni)

Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza