Si pubblica la nota ministeriale AOODGOSV/74346 del 10 novembre 2025, avente per oggetto “Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione“
La nota ministeriale disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’esame di maturità – come ridenominato dall’art. 1, cc. 1 e 2, del d.l. 127/2025, convertito con modificazioni dalla l. 164/2025 – per l’anno scolastico 2025/2026
Di seguito si riportano le indicazioni dettate nella nota ministeriale relativamente alla modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati esterni.
I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di maturità, entro il termine indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI ESTERNI a margine della presente nota, all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. [si allega guida]
L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 12 novembre 2025, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) /CIE (Carta di identità elettronica) /e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Tale applicazione permette di integrare i pagamenti della tassa erariale con il sistema Pago In Rete e rendere disponibili alle istituzioni scolastiche, già dal momento dell’assegnazione da parte degli USR, i dati dei candidati per la gestione delle attività relative alle varie fasi dell’Esame di Maturità.
Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che:
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026.
L’ammissione all’esame di maturità dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento delle attività “Formazione Scuola Lavoro” [ex PCTO] oppure di attività assimilabili, come definite dal decreto 226 del 12/11/2024. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di maturità.
È possibile integrare la dichiarazione presentata all’atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2026, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2026, direttamente all’istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia al citato d.m. n. 226/2024.
I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto.
Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di maturità:
- nell’ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi di cui all’articolo 3, c 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, d.m. 4 agosto 2016, n. 614 e d.m. 24 aprile 2019, n. 384).
Si precisa che non è consentito ripetere esami di maturità della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l’esame di maturità nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso del vigente ordinamento si differenzi dall’articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)” che caratterizzano il percorso.
I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, c 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.
I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 02 febbraio 2026.
Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2026 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 24 marzo 2026.
Beneficiari della proroga del termine al 02 febbraio 2026, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.
Le domande di partecipazione all’esame di maturità dei candidati detenuti sono presentate, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini del prospetto riportato nella presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello allegato alla nota ministeriale. L’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 12 dicembre 2025. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale.
I candidati esterni hanno la possibilità di visualizzare lo stato della propria domanda (in lavorazione-inoltrata-restituita-rifiutata-approvata con l’indicazione della scuola di assegnazione) accedendo, con le credenziali previste, alla pagina riservata della procedura.
La scuola sede d’esame visualizzerà, sempre all’interno dell’area Alunni del portale SIDI, i candidati esterni assegnati dall’USR così da poterli gestire nelle varie fasi degli Esami di Maturità, dall’ammissione fino all’esito finale
I dirigenti scolastici e i coordinatori didattici degli istituti paritari, all’atto dell’assegnazione dei candidati esterni, dovranno controllare il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati.
Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l’istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
Nel caso in cui il Presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e controlli del caso
PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI ESTERNI
| TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA | SOGGETTI INTERESSATI | DESTINATARI DOMANDA |
|---|---|---|
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12 novembre 2025 12 dicembre 2025 |
Candidati Esterni | USR della regione di residenza |
| Candidati detenuti | Per il tramite del Direttore della Casa circondariale / di reclusione all’USR | |
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15 dicembre 2025 2 febbraio 2026 |
Candidati esterni – Domande tardive | USR della regione di residenza |
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3 febbraio 2026 24 marzo 2026 |
Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio 2026 e prima del 15 marzo 2026 (candidati esterni) | USR della regione di residenza |