Ulteriori indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle norme in materia di precedenze contrattuali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria
Via Sant’Anna II° tronco, località Spirito Santo – 89129 Reggio Calabria
e-mail: usp.rc@istruzione.it – Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it

Prot.: AOOUSPRC5892
Reggio Calabria, 14 apr 2014

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria – Loro Sedi
e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio IV – Catanzaro
Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi
Al sito WEB (per la pubblicazione)

Oggetto: Applicazione al personale della scuola delle norme in materia di riconoscimento della precedenza contrattuale in tema di mobilità – ulteriori indicazioni

Facendo seguito alla nota prot. n. 3487 del 13/3/2014 e tenuto conto di alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte di dirigenti scolastici della provincia, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni in materia e con specifico riferimento alle situazioni relative al

  • figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
  • fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave.

Tanto si ritiene necessario, al fine di uniformare in ambito provinciale i criteri di applicazione delle disposizioni relative alle precedenze di cui alla legge 104/1992 nelle procedure dei trasferimenti e della formazione delle graduatorie di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, oltre che nelle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie permanenti del personale A.T.A., laddove formulano espresso richiamo alla relativa disciplina prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità. 

I)         FIGLIO individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Nell’ipotesi di figlio referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge del disabile – primo soggetto obbligato per legge a provvedere all’assistenza – per motivi esclusivamente oggettivi (valgono le precisazioni fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui ai successivi punti 1, lett. a) e 4, lett.a e b));
  • impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile;
  • essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Nel caso in cui il riconoscimento dei benefici ex art. 33, cc. 5 e 7 della L. 104/92 intervenga da parte della ASL dopo il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento (2013-14) sono valide anche le richieste di fruizione dei permessi prodotte dopo tale data, ma, comunque, entro il 7 aprile 2014 per il personale docente ed educativo, e entro il 14/4/2014 per il personale A.T.A.; tale situazione va, inequivocabilmente, evidenziata nell’autocertificazione (cfr. nota 9 art. 7 C.C.N.I.).

L’autodichiarazione del referente unico che ha richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero il congedo straordinario ex art. 42 D.L.vo 151/2001, e l’attività di assistenza con carattere di unicità dello stesso, così come le autodichiarazioni concernenti predetti punti a) e b), da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, dovranno essere rese ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Al riguardo questo Ufficio si riserva di effettuare accertamenti alla luce anche di quanto previsto dalla L. 183/2011.

Ribadito che nell’ipotesi della convivenza tra il figlio individuato come referente unico richiedente la precedenza e il genitore disabile, non occorre la dichiarazione di impedimento all’assistenza dei fratelli/sorelle, si precisa che il richiedente deve documentare tale condizione familiare con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12.11.2011.

Riguardo alla convivenza si richiama l’attenzione su quanto previsto dalla nota (8) all’art. 7 del C.C.N.I., che si riporta: ”Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo – stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884).”

Si chiarisce che nel caso della convivenza dovrà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

Non sarà riconosciuta la precedenza ad alcuno dei figli qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, un altro/i figlio/i o il coniuge del disabile – primo soggetto obbligato per legge all’assistenza – non impedito all’assistenza per motivi oggettivi.

Le ragioni “esclusivamente” oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all’assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Pertanto, si indicano di seguito alcune situazioni di riferimento. 

1) Motivi di salute

Dalla documentazione prodotta devono risultare le ragioni oggettive di impedimento all’assistenza, collegate allo stato di salute, con allegazione di appositi certificati medici rilasciati :

a)         dalle specifiche Commissioni Sanitarie ASP/INPS attestanti la totale inabilità del coniuge o del fratello/sorella;

b)        da medico in servizio presso l’ASP che attesti espressamente l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del fratello/sorella;

2) Luogo di residenza dell’assistito e del richiedente e luogo di residenza degli altri fratelli/sorelle.

Residenza anagrafica degli altri fratelli/ sorelle in un Comune diverso da quello di residenza del soggetto disabile e del richiedente (da documentare con dichiarazione personale di ogni fratello/sorella);

3) Situazioni professionali o attività lavorative svolte dagli altri fratelli/sorelle.

Non possono essere considerate tali le situazioni legate ad attività professionali o lavorative svolte dai vari componenti della famiglia.

4) Altre situazioni

a)         Età superiore a 65 anni dell’altro genitore, coniuge del disabile, da documentare con dichiarazione personale;

b)        Decesso dell’altro genitore, coniuge del disabile, da certificare con autodichiarazione del richiedente;

c)         Studenti fuori sede (situazione da documentare con copia contratto di locazione registrato o con dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al Comune);

d)        Fratelli minori (da documentare con dichiarazione personale del richiedente );

e)         Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con dichiarazione personale).

II)        FRATELLO/SORELLA (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare le condizioni come indicato ai punti 1, lett. a) e punto 4 lett. a) e b)).

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegati