Tasse scolastiche e contributo scolastico

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria
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A seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito all’oggetto, di seguito si riportano gli articoli pubblicati nella pagina URP del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Articolo tratto dalla pagina http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml

Tasse e contributi

E’ opportuno attuare una distinzione tra le tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico) e contributi, scolastici, di natura volontaria e destinati all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni. Le tasse scolastiche erariali si versano sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, precisando la causale, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali.

Tasse scolastiche

A partire dall’anno scolastico 2006/2007, il principio dell’obbligatorieta’ e gratuita’ dell’istruzione, previsto dall’art. 34 della Costituzione, e’ stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Citta’ e Autonomie Locali del 19-6-2003.

Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore entro l’assolvimento dell’obbligo scolastico, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall’anno scolastico 2006/2007.

L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (DLgvo 297/94, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.

Tassa di iscrizione: e’ esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non e’ rateizzabile ed e devoluta integralmente all’Erario. L’importo e di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e puo’ essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento e’ riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo e’ di 15,13 euro.

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneita’, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturita’). L’importo e’ di 12.09 euro. Il pagamento non e’ rateizzabile (art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).

Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo e di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturita’ delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non e’ prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

Esonero dalle tasse scolastiche

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche puo’ essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2014/2015, sono stati indicati nella nota prot. 936 del 5 Febbraio 2014.

Contributo scolastico

In ragione dei principi di obbligatorieta’ e di gratuita’, non e’ consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attivita’ curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano per al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.
Riferimenti normativi:

Articolo tratto dalla pagina http://www.istruzione.it/murp/news.html

12 Marzo 2013 – CONTRIBUTI SCOLASTICI: assolutamente volontari

I consigli d’istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, destinati esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo, non possono in alcun modo avvalersi di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi: come recita l’art.23 della Costituzione infatti, “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Qualunque somma ulteriore alle tasse erariali e a quanto strettamente necessario per il rimborso di spese sostenute dalla scuola può essere richiesta soltanto quale contributo volontario attraverso il quale le stesse famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell’offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali, raggiungendo livelli qualitativi sempre più elevati.
Si ricorda inoltre, che all’atto del versamento le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n.40/2007 e che subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo non solo è illegittimo, ma si configura, per i soggetti che sono responsabili della gestione, come una grave violazione dei propri doveri d’ufficio, sanzionabili dai direttori degli Uffici scolastici regionali.
Il Ministero pertanto condanna ancora una volta qualunque tipo di comportamento che possa danneggiare l’immagine dell’intera amministrazione scolastica e minare così il clima di fiducia e collaborazione che è doveroso instaurare con le famiglie, oltre a ledere il diritto allo studio garantito dall’art.34 della Costituzione
(NOTA PROT. N. 593 del 07/03/2013) (NOTA PROT. N. 312 del 20/03/2012)

IL FUNZIONARIO
Ernesto ZIZZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93