Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle norme in materia di precedenze contrattuali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria
Via Sant’Anna II° tronco, località Spirito Santo – 89129 Reggio Calabria
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Prot.: AOOUSPRC3487
Reggio Calabria, 13 mar 2014

Al personale della scuola in servizio nelle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria
(da notificare a cura dei competenti dirigenti scolastici)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria Loro Sedi

e, p.c . All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio IV – Catanzaro

Alle OO.SS. Comparto Scuola Loro Sedi

Al sito WEB (per la pubblicazione )

Oggetto: Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle norme in materia di precedenze contrattuali – legge n. 104/92 e cure a carattere continuativo per gravi patologie – in tema di mobilità a.s. 2014/2015

Come noto, con nota prot. n. 655 del 28/02/2014, il MIUR ha trasmesso il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto, per l’anno scolastico 2014/2015, in data 26/02/2014 e l’O.M. n. 32 del 28/02/2014. A riguardo, si ritiene necessario richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla disciplina prevista per il personale che intenda avvalersi, ai fini di cui trattasi, dei benefici previsti dalla legge n. 104/92 nonché dell’attribuzione di precedenza contrattuale per cure a carattere continuativo per gravi patologie, in considerazione degli adempimenti che dovranno essere posti in essere da codeste istituzioni scolastiche.

Le norme di riferimento sono rinvenibili, in particolare, nell’art. 7, comma 1, il quale, nell’ambito del sistema delle precedenze, individua le categorie di beneficiari, tra cui:

· punto III) PERSONALE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E PERSONALE CHE HA BISOGNO DIPARTICOLARI CURE CONTINUATIVE:

1. portatori di handicap di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge del 10/08/1995, n. 648;

2. personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

3. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, …., ovvero con disabilità in situazione di gravità art. 3, comma 3, legge n. 104/92.

· punto V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’.

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33, commi 5 e 7,della L. 104/92, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

– documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

– impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;

– essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.von.151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. n.104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per le sopra richiamate categorie, per come previsto dal comma 2, del sopra citato art. 7, è prevista, unitamente ad altri soggetti, l’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posti. Infatti, i docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste al punto III) e al punto V) non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Ai sensi dell’art. 8 del citato contratto, il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità. Pertanto, al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati devono produrre, contestualmente alla domanda di trasferimento, apposita certificazione così come dettagliato dall’art. 9 – Documentazione e Certificazioni. E’ fatto obbligo, inoltre, di dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

***

Il richiamo alle norme contrattuali disciplinanti la fattispecie in parola serve a precisare alcune questioni che si ritiene necessario approfondire alla luce delle esperienze maturate e che hanno spesso comportato la revisione dei provvedimenti di concessione dei benefici già accordati. Ciò premesso e ferme restando tutte le ulteriori condizioni, documentazioni e dichiarazioni da allegare e presentare da parte dell’interessato, così come tassativamente previsto dal citato C.C.N.I., si ritiene di dover richiamare l’attenzione in merito ad alcuni aspetti specifici.

Certificazioni mediche

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. La certificazione medica originale è l’atto, il verbale o la certificazione, rilasciato all’interessato a conclusione dell’accertamento effettuato a norma dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. Pertanto,

· per le persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

· per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, continua, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.

I dirigenti scolastici avranno pertanto cura che sul verbale, reso in copia conforme all’originale, rilasciato dall’INPS/ASL/ASP sia riportata l’attestazione che il verbale ha carattere definitivo ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge 3 agosto 2009 n. 102 che dispone: “.. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS”. Senza la suddetta attestazione il verbale non può essere tenuto in considerazione.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tab. A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Si fa rilevare, in ogni caso che l’accertamento relativo all’invalidità è cosa diversa da quello attestante la disabilità o stato di handicap.

Ai sensi dell’art. 21 non si considera valido il verbale ASL che attesti situazione di handicap di cui all’art. 3, comma 1, con aggiunta a penna della dicitura con una invalidità superiore ai 2/3 o con una percentuale pari al _% di invalidità. Dette certificazioni sono nulle e da non considerare in alcun caso. Può godere, infatti, della precedenza di cui trattasi, ai sensi dell’art. 21, la persona handicappata, dichiarata tale anche solo ai sensi dell’art. 3, comma 1, della stessa legge n. 104/92 che però abbia anche uno stato di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Per beneficiare della precedenza in argomento risulta evidente che gli interessati debbano disporre di apposita certificazione da produrre e attestante sia la situazione di inabilità che quella di invalidità. La legge n. 104/92, all’art. 3, specifica, infatti, al comma 1, che: ”E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e al successivo comma 3, che “ qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

Da quanto anzidetto, discende che il riconoscimento dell’handicap e quello dell’invalidità civile sono da considerarsi situazioni diverse, distinte tra loro. Per le considerazioni sopra esposte, in mancanza di quest’ultimo citato verbale (invalidità civile), è da ritenere che le condizioni necessarie per ottenere il beneficio ai fini di cui trattasi non ci siano.

La Commissione medica che opera solo per l’accertamento dell’handicap non può essere legittimata, nella composizione in cui opera, all’accertamento anche dell’invalidità civile. La dicitura apportata quindi a penna non ha valore giacché l’accertamento del grado di invalidità civile deve essere di competenza solo delle Commissioni Mediche che trattano istanze di riconoscimento dell’invalidità civile ai sensi della legge n. 295/90 e non delle Commissioni che trattano solo istanze per il riconoscimento della legge n. 104/92.

Certificazioni soggette a rivedibilità

Nell’ipotesi di verbali di accertamento definitivi sottoposti a revisione, i dirigenti scolastici accerteranno la data di scadenza e nell’ipotesi in cui la stessa sia già compiuta o stia per compiersi dovranno acquisire da parte degli interessati copia dell’istanza presentata all’INPS per via telematica per la visita di revisione. Nel caso in cui la domanda per ottenere la revisione sia superiore a sei mesi, prima di concedere il beneficio, procederanno tramite INPS a conoscere lo stato del relativo procedimento.

E’ necessario, tuttavia, che gli interessati si attivino per tempo ad avanzare richiesta di nuovo accertamento. Non è, infatti, possibile fruire dei benefici dopo la scadenza del verbale, salva la tempestiva presentazione d’istanza di revisione presentata all’INPS, da produrre in copia all’istituzione scolastica di servizio. In tal caso l’Amministrazione può concedere i previsti benefici, fermo restando che laddove il successivo accertamento non riconosca più la gravità dell’handicap occorrerà procedere tempestivamente alla revoca delle agevolazioni accordate al lavoratore. In tal senso è opportuno richiamare quanto stabilito dal comma 7-bis dell’art. 33 della legge n. 104/92, il quale, appunto, statuisce che qualora venga accertata l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto di precedenza il lavoratore decade dai benefici di cui ha usufruito.

Certificazioni provvisorie

Il certificato di handicap, viene rilasciato da una apposita commissione operante presso l’INPS e/o ASP. La condizione principale per accedere ai benefici è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap, con connotazione di gravità, in aderenza all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Se non si è ancora in possesso della certificazione di handicap è ammessa una sola eccezione nel caso in cui la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero 15 giorni in caso di soggetti con patologie oncologiche, dalla domanda degli interessati. Gli accertamenti possono essere effettuati in via provvisoria, ai soli fini di cui all’art. 33, da un medico specialista nella patologia denunciata , in servizio presso una struttura ospedaliera o presso l’ASP, da cui è assistito l’interessato. Il certificato non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l’invalidità totale. In ogni caso, lo specialista, agendo in virtù della facoltà allo stesso ascritte ex D.L. 2 agosto 1993, n. 324, convertito con legge del 27 ottobre 1993, n. 423, non può esimersi dall’attribuzione alla mera diagnosi clinica, della qualificazione di natura anche medico-legale idonea ad attestare che “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione” (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3 – soggetti aventi diritto – 1° comma), versi nelle circostante descritte dal comma 3 del medesimo articolo di legge, che testualmente dispone, che “qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. Qualora le commissioni preposte non si pronuncino, pertanto, entro 90 giorni (15 per le patologie oncologiche) dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.P. da cui è assistito l’interessato. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.P.

Nel caso in cui, pertanto, a corredo dell’istanza finalizzata a fruire dei benefici in parola, sia prodotta una certificazione provvisoria relativa ad istanza presentata all’INPS/ASP in data antecedente ai sei mesi, i dirigenti scolastici prima di procedere alla concessione del beneficio richiesto dovranno procedere all’accertamento d’ufficio (presso INPS o/e ASP) dello stato del relativo procedimento, acquisendo copia dell’istanza prodotta on line o assunta al protocollo dell’ente competente.

E’ obbligo, in ogni caso, del lavoratore prestare la massima cura e diligenza, non solo nel seguire personalmente la pratica di riconoscimento dell’handicap, anche quando questa si riferisca a terze persone da assistere, ma soprattutto fornendo all’Amministrazione ogni necessaria e dovuta comunicazione, utile a far conoscere lo stato del procedimento.

E’ risultato, infatti, da attività poste in essere da quest’Ufficio che in taluni casi il personale continuasse ad allegare certificazioni provvisorie, chiedendo di fruire dei benefici ai fini della mobilità, nonostante l’iter fosse già concluso con il venir meno o con l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto di precedenza a seguito di:

· ripetute assenze alla convocazione della Commissione alla visita medicolegale degli interessati, che avevano già determinato la chiusura del procedimento;

· notifica del verbale della Commissione di accertamento effettuato in via definitiva attestante la situazione di persona non handicappata ovvero di persona handicappata di cui all’art. 3, comma, 1, della legge n. 104/92, dunque non in situazione di gravità.

Le su indicate circostanze, in taluni casi, come già detto, non sono state dichiarate e quindi doverosamente portate conoscenza dell’Amministrazione da parte del personale scolastico interessato, con conseguente decadenza dai benefici illegittimamente fruiti. Si rammenta, inoltre, che l’avvenuta giacenza presso l’Ente Poste di comunicazioni trasmesse con raccomandata A/R, in base alle vigenti disposizioni in materia, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto, non possono essere considerati giustificati comportamenti da parte di dipendenti che affermino di non aver avuto conoscenza della notifica del verbale della Commissione medica laddove non abbiano provveduto ad effettuare il ritiro della raccomandata A/R..

E’ fatto, altresì, obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Tale adempimento costituisce per il personale interessato specifico obbligo contrattuale il quale nell’ipotesi di violazione sarà disciplinarmente perseguito mediante attivazione di relativo procedimento e conseguente irrogazione di sanzioni disciplinare. Si rammenta ai dirigenti scolastici l’obbligo di segnalare, ai sensi del d.l.vo n. 150/2009, eventuali comportamenti illeciti da sanzionare nel rispetto dei termini stabiliti, ed inoltre quello di presentare denuncia alla competente autorità giudiziaria nel caso in cui si rilevino ipotesi di falsità dichiarative o documentali.

Si fa rilevare, inoltre, che per ricezione del relativo atto e certificazione definitiva il dettato normativo non può che riferirsi al verbale della commissione medica e alla comunicazione da parte dell’INPS/ASL di competenza, a conclusione del relativo procedimento amministrativo di riconoscimento dello stato di disabilità.

Come ovvio, tali accezioni non possono riferirsi ad eventuali fasi processuali relative a contenziosi introdotti dalla parte avverso il verbale di cui trattasi o a provvedimenti giudiziali resi in eventuali gravami proposti dinanzi al competente giudice civile. In presenza di eventuale contenzioso promosso dall’interessato avverso il verbale della commissione medica che non riconosca lo stato di handicap ovvero lo stato di gravità dovrà essere tenuto in considerazione solo il contenuto del verbale di accertamento dell’INPS/ASL. Solo all’esito del giudizio e comunque solo dinanzi ad una pronuncia giudiziale esecutiva che affermi diversamente dal verbale è dovuto attenersi al provvedimento del giudice.

Si osserva, ancora, che il giudizio che collegialmente esprime la commissione medica deve considerarsi di rango superiore a quello formulato dallo specialista ASP; pertanto, in presenza di una certificazione definitiva rilasciata dalla competente commissione non può tenersi conto di certificazione provvisoria resa successivamente e che attesti una situazione diversa da quella già definitivamente accertata nella sede all’uopo deputata.

Si ritiene, inoltre, di dover porre all’attenzione delle SS.LL. che è stato riscontrato che alcune certificazione provvisorie, prodotte dagli interessati al fine di beneficiare per sé stessi della precedenza contrattuale art. 7, punto III) – 3, art. 33 comma 6 legge n. 104/92, risultano redatte con la dicitura: “ * necessita di assistenza, globale, permanente e continua“, appunto barrata. A riguardo, come correttamente osservato con provvedimento giudiziale, dette certificazioni non possono essere prese in considerazione ai fini di cui trattasi, avendo il medico con la cancellazione della dicitura suddetta, affermato che in effetti mancano le condizioni di gravità previste dall’art. 3, comma 3, della medesima legge. Per il riconoscimento della precedenza contrattuale di cui all’art. 33, comma 6, richiesta in presenza di certificazione provvisoria, è necessario che sia rinvenibile una esplicita tutela soggettiva che riguarda in via diretta e immediata la persona handicappata maggiorenne che si trovi in situazione di gravità (art. 33, comma 6). Deve essere, inoltre, espressamente dichiarato il legame che sussiste tra la situazione di gravità, di cui all’art. 33, comma 6, e gli elementi fondanti espressi dall’art. 3, comma 3, che sono identificabili nell’esistenza di minorazioni singole o plurime, che abbiano ridotto l’autonomia personale, da rendere necessario peraltro un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.”

Benefici di cui all’ art. 21 – Non validità della certificazione provvisoria

Per espressa previsione dell’’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, gli attestati che documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.P. da cui è assistito l’interessato, sono validi solo ai fini di cui all’art. 33 della legge citata. Pertanto, una certificazione che attesti in via provvisoria ai sensi dell’’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, una situazione di disabilità ai sensi dell’art. 21 legge n. 104/92 E’ NULLA e non deve essere presa in considerazione ad alcun fine.

Gravi patologie cure a carattere continuativo

Per beneficiare della precedenza di cui al punto III, n. 2 , rivolta al personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo ( ad es. chemioterapia) (ad esempio cobalto-terapia – come riportato nelle istruzioni allegate al CCNI),gli interessati devono produrre, contestualmente alla domanda, apposita certificazione così come dettagliato dall’art. 9 – Documentazione e Certificazioni, comma 1, lett. a) certificazioni mediche. Nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalla competente A.S.L.. Sarà cura degli uffici competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. Il successivo comma 9, dello stesso art. 9, stabilisce, inoltre, che dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura. Si ritiene, pertanto, doveroso richiamare l’attenzione sulla puntuale e scrupolosa applicazione delle suddette disposizioni, anche alla luce del corposo contenzioso instaurato in questa provincia da parte di personale vantante il riconoscimento di detta precedenza, cui la stessa non è stata attribuita. Nella totalità dei casi ad oggi affrontati, l’Amministrazione ha avuto ragione delle determinazioni assunte a supporto delle quali, sono stati anche interpellati i Responsabili dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Dipartimento di Prevenzione e dell’U.O. Medicina Legale.

L’U.O. di Medicina Legale ha precisato che la certificazione medica attestante la grave patologia ed il carattere della relativa terapia da effettuare, deve essere rilasciata dalla struttura sanitaria della competente ASL o da strutture accreditate. Inoltre il l’U.O. di Medicina Legale, per come precisato dal Dipartimento di Prevenzione, è tenuta a convalidare la necessità delle cure continuative. E’ stato inoltre rappresentato che “ ….. attingendo alle definizioni ad esse date da alcune fonti letterarie, che sono ritenute tali, a titolo esemplificativo, l’emodialisi, le neoplasie in trattamento chemioterapico, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS”.

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In conclusione, si richiama alla personale, diretta e doverosa attenzione dei dirigenti scolastici la gestione e predisposizione di accurati controlli in ordine alla regolarità delle documentazioni e certificazioni prodotte dagli interessati in rispondenza ai requisiti normativamente previsti, in assenza dei quali non è giustificato accordare benefici, ad eventuale discapito di altri interessati che potrebbero subirne pregiudizio.

Al contenuto della presente nota questo Ufficio si atterrà con riferimento alle operazioni di propria competenza, inerenti la mobilità disciplinata dal già menzionato C.C.N.I. 2014/2015 e quella annuale relativa alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA. Per quanto nella stessa non richiamato, deve farsi riferimento alle clausole contrattuali di cui al C.C.N.I. sulla mobilità 2014/2015, più volte menzionato.

I dirigenti scolastici avranno cura di notificare la presente a tutto il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di competenza nelle forme e modalità ritenute più opportune. Si forniscono, infine, i recapiti delle sedi di Commissione dell’A.S.P. e dell’INPS della provincia di Reggio Calabria, presso cui reperire le necessarie informazioni, ricordando che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale azione di supporto alle decisioni, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

RECAPITI INPS/ASL

I.N.P.S. – Sede di Reggio Calabria Commissione di Verifica Invalidi civili ed Handicap
Via Demetrio Romeo, n. 15 – 89123 Reggio Calabria
@Pec: direzione.provinciale.reggiocalabria@postacert.inps.gov.it

A.S.P. – Ambito di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Medicina Legale – Servizio Invalidi Civili
Via Fratelli Rosselli n. 7 – 89123 Reggio Calabria
Fax: 0965 347822

A.S.P. – Ambito di Locri / Siderno Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Medicina Legale – Servizio Invalidi Civili
Piazza Oreste Sorace – 89048 Siderno (RC)
Fax: 0964 399634

A.S.P. – Ambito di Palmi Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Medicina Legale – Servizio Invalidi Civili
Via Tirrena Inferiore Statale 18 km, n. 484 – 89015 Palmi (RC)
Fax: 0966 418731

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