Scuole Paritarie – Indicazioni operative avvio dell’Anno Scolastico 2018-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale
Ufficio II

Prot.: AOODRCAL8757
Catanzaro, 17 apr 2018

Ai Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Calabria

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Calabria

Al sito Web

Oggetto: Avvio dell’Anno Scolastico 2018-2019. Indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e grado

Per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2018-2019, con la presente si definiscono gli adempimenti dei Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Calabria.

Entro e non oltre il 30 settembre 2018 i Gestori delle scuole paritarie dovranno inviare, in una sola copia, le comunicazioni di riapertura e regolare funzionamento contenenti la rilevazione del personale docente, degli alunni e dei coordinatori didattici:

  • all’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale di riferimento le scuole dell’infanzia e le scuole primarie; [NdR – Mediante Posta Ordinaria o PEO all’indirizzo ernesto.zizza.rc@istruzione.it, NON PER PEC]
  • all’U.S.R. Calabria – Ufficio II – Direzione Generale Via Lungomare 259 – 88100 – Catanzaro Lido i gestori delle scuole secondarie di primo e secondo grado

A tal fine sarà utilizzato il fac-simile allegato alla presente nota.

Le notifiche trasmesse dalle scuole paritarie agli Uffici avranno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Pertanto occorrerà che i Legali Rappresentanti pongano la massima cura nel riportare le informazioni corrette, firmando in originale il documento e accompagnandolo con fotocopia del documento di identità, come previsto dall’art. 38 del citato decreto entrambi scannerizzati. Se la firma è stata delegata dal legale rappresentante ad altra persona, occorrerà che siano richiamati gli estremi della delega.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali restituiranno al Gestore i modelli incompleti, non firmati o firmati da persone non aventi diritto affinché questi provvedano alla regolarizzazione entro il termine perentorio del 30 ottobre 2018 (art. 3 comma 3 del citato Decreto Ministeriale 267/2007)

Per favorire una più corretta ed univoca gestione dei dati delle scuole, oltre l’accurato aggiornamento dei dati al SIDI, in relazione ai numerosi impegni delle scuole paritarie con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la Regione e con Enti Esterni, occorre che i Gestori acquisiscano la prassi di indicare sempre il codice meccanografico della scuola in ogni comunicazione a qualunque fine inviata. Si ribadisce, inoltre, la necessità che tutte le scuole si muniscano di un indirizzo di posta elettronica e di un telefono fisso presso la sede scolastica.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali, competenti per territorio acquisiranno, come negli anni passati, copia delle certificazioni degli allievi con handicap certificato in base alla Legge 104/92 ai loro indirizzi di posta elettronica.

Verranno acquisiti anche i pareri dei Gruppi di Lavoro provinciali sull’Handicap relativamente alle ore di sostegno, per gli allievi certificati frequentanti le scuole primarie, che tratterranno in attesa di disposizioni da parte di questo Ufficio.

Verranno inoltre acquisite, contestualmente alle dichiarazioni di regolare funzionamento, le dichiarazioni relative alla costituzione degli Organi Collegiali (tipologia dell’Organo collegiale. data di costituzione, componenti di diritto e componenti eletti). Le comunicazioni relative ad organi
collegiali elettivi saranno inviate entro 15 gg. dallo svolgimento delle elezioni, secondo il calendario nazionale definito dal Ministero anche per le scuole statali.

VARIAZIONE NELLE CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE CHE HANNO PERMESSO IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA

Ogni variazione nell’assetto delle scuole paritarie dovrà essere comunicato dai Gestori all’USR Calabria Direzione Generale, Ufficio II, utilizzando i fac-simile allegati alla presente comunicazione, accompagnandoli con la documentazione indicata in calce ai medesimi.

Sarà cura dell’ufficio, per i provvedimenti di competenza, verificare la congruità di quanto trasmesso e richiedere eventuale accertamento ispettivo.

Nel caso in cui venisse accertato il venir meno di uno o più requisiti per il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica, gli ispettori incaricati dovranno inviarne specifica e dettagliata comunicazione a questo Ufficio, richiedendo l’avvio del procedimento di cui all’art. 3 comma 7 del Decreto Ministeriale 267/2007.

ATTIVAZIONE DI CLASSI INIZIALI E/O INTERMEDIE PER SDOPPIAMENTO

Le scuole che non possono inserire nelle classi esistenti nuove iscrizioni o alunni ripetenti, potranno chiedere l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi iniziali o intermedie (punto 4.7 DM 83/2008) all’Ufficio Scolastico Regionale entro il termine del 19 luglio 2018 (modello “1”).

Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine perentorio indicato.

Le richieste, adeguatamente motivate, devono essere corredate, a pena di non accoglimento dalla sotto elencata documentazione attestante l’idoneità dei locali scolastici ad accogliere la/le nuova/e classe/i:

  • pianta planimetrica dei locali;
  • certificato di idoneità igienico – sanitaria con la specifica del numero di alunni accogliibili per aula;
  • elenco nominativo degli alunni iscritti completo dei dati anagrafici, del titolo di studio di accesso alla classe (promozione, non promozione, idoneità), scuola e data di conseguimento;
  • elenco nominativo dei docenti con indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio e di abilitazione posseduti e della materia insegnata;
  • nulla osta della competente Curia Arcivescovile ad inoltrare la domanda per l’autorizzazione all’attivazione delle nuove sezioni (solo per le scuole gestite da Enti religiosi).

ATTIVAZIONE DI CLASSI QUINTE COLLATERALI IN SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI II GRADO

I Rappresentanti Legali delle scuole secondarie di II grado che non riescono ad inserire nelle classi esistenti gli studenti neo iscritti, possono presentare istanza a questo Ufficio Scolastico Regionale entro il termine del 31 luglio 2018 (Modello “1” – per l’infanzia Mod. “2” che saranno autorizzate solo nel caso che il MIUR comunichi l’aumento di contributi per le sezioni dell’infanzia paritarie).

Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine perentorio indicato.

Le richieste, adeguatamente motivate, devono essere corredate, a pena di non accoglimento, dalla sotto elencata documentazione attestante l’idoneità dei locali scolastici ad accogliere la classe collaterale:

  • relazione sui motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni;
  • pianta planimetrica dei locali;
  • certificato di idoneità igienico – sanitaria con la specifica del numero di alunni raccoglibili per aula;
  • elenco nominativo degli alunni iscritti completo dei dati anagrafici, del titolo di studio di accesso alla classe (promozione, non promozione, idoneità), scuola e data di conseguimento;
  • elenco nominativo dei docenti con indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio e di abilitazione posseduti e della materia insegnata;
  • nulla osta della competente Curia Arcivescovile ad inoltrare la domanda per l’autorizzazione all’attivazione delle nuove sezioni (solo per le scuole gestite da Enti religiosi).

È fatto divieto ai Rappresentanti Legali di attivare nuove sezioni, nuovi corsi, classi per sdoppiamento e classi collaterali senza avere preventivamente acquisito il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale.

Scaduti i termini perentori sopra indicati, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi/sezioni esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi/sezioni ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa vigente.

SOSPENSIONE DI FUNZIONAMENTO CLASSI – CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

In caso di mancata attivazione di una o più classi il Rappresentante Legale della scuola interessata invierà all’Ufficio Scolastico Regionale apposita comunicazione prima dell’avvio del nuovo anno scolastico (entro il 31 agosto 2018) utilizzando il modello “3” appositamente
predisposto.

Si rammenta che la mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità. Le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso di studi.

In caso di cessazione dell’attività della scuola paritaria il Rappresentante Legale deve darne comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 agosto, con effetto dal successivo 1° settembre. Detta comunicazione deve essere inviata a questo Ufficio Scolastico Regionale e per
conoscenza anche al competente Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale. Il Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale provinciale provvederà a prendere atto della chiusura della scuola paritaria con decorrenza dall’anno scolastico 2018/2019, con ogni conseguenza di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento Giovanna Olivadese
Responsabile dell’istruttoria Daniela Colosimo